Art. 640 c.p. Truffa.
[1] Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032
"In relazione alle condotte rilevanti, l’artificio consiste nel FAR APPARIRE COME VERA UNA SITUAZIONE CHE NON TROVA RISCONTRO NEI FATTI, in tal modo agendo sulla realtà esterna.
La truffa è il tipico delitto fraudolento contro il patrimonio, è la frode per eccellenza. La peculiarità del delitto in parola consiste nell’inganno da parte del truffatore con il quale una persona viene indotta a compiere un atto che può essere sia positivo che negativo, da tale comportamento si ha una diminuzione del patrimonio della “vittima”, con profitto di chi agisce o dell’agente.
Il consenso della vittima viene carpito fraudolentemente, pertanto questo reato si distingue sia dal furto che dall’appropriazione indebita.
Nella truffa chi agisce, agisce mediante artifizi o raggiri, cioè riesce ad ottenere che la “vittima” si danneggi da solo, assuma una obbligazione, rinunzi ad un suo diritto, cioè compia un atto di disposizione che è pregiudizievole per il suo patrimonio e vantaggioso per il truffatore."